Lo Statuto

Statuto
“FONDAZIONE DANESINO ETS”

 

ART. 1 

DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE DANESINO ETS”.

1.2 La Fondazione viene costituita nell’ambito del modello organizzativo disciplinato dalla normativa inerente

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Pavia, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. La Fondazione potrà avere sedi secondarie sul territorio nazionali ed estero.

ART. 3 

SCOPI E ATTIVITÀ – CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attivita’  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo, alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta’ educativa;

h) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del Terzo settore;

i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) servizi finalizzati all’inserimento  o  al  reinserimento  nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all’articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni, nonche’ ogni altra attivita’  di  carattere  residenziale  temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi o lavorativi;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della  legge  18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

p)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente articolo;

q) promozione della cultura della legalita’,  della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attivita’  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunita’  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalita’ organizzata.

Nel dettaglio la Fondazione potrà quindi svolgere:

  1. Beneficienza o erogazioni di denaro beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017. Sono da intendersi qui ricomprese le erogazioni di beni o servizi in favore di Enti senza scopo di lucro che supportino, assistano o aiutino, senza preclusione alcuna di razza, nazionalità o professione religiosa, quelle persone che si trovano in situazione di difficoltà culturale o disagio sociale, per farsene concretamente carico con le più consone forme di intervento. Tra queste particolare attenzione verrà posta alle attività di carattere culturale (di cui all’art. 5 co. 1 lett. d, D.lgs. n. 117/2017) e socio-assistenziale (di cui all’art.5 co.1 lett. a D.lgs. n. 117/2017) concretamente messe in atto da enti e associazioni o da altre organizzazioni, anche di diversa configurazione giuridica. Le attività di tali enti e/o organizzazioni dovranno essere dirette alla crescita della “persona”, colta in una visione globale dei suoi bisogni materiali, culturali, spirituali e relazionali al fine di prevenire l’emarginazione sociale.

  2. L’attività di cui alla precedente lettera a., potrà inoltre essere attuata mediante il sostegno e l’assistenza di prossimità della “terza età” e di soggetti disabili con appositi progetti di “durante e dopo di noi”, l’erogazione di borse di studio per giovani studenti meritevoli, ma svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, l’assistenza e l’aiuto alla maternità per giovani donne in difficoltà.

  3. Interventi di tutela, valorizzazione e integrazione urbana e del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

  4. Organizzazione di percorsi di formazione culturale all’arte e al restauro, con la costituzione di apposite scuole, dedicate a soggetti svantaggiati, nel contesto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. d del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza fine di lucro.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e, ove divenisse Ente del Terzo Settore, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

– rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore pari a Euro 187.500,00 (centottantasettemilacinquecento virgola zero zero), come comprovato da apposita perizia di stima limitatamente alla componente immobiliare pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero),

e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo Settore;

– incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

– costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dalle seguenti voci:

– dagli avanzi di gestione e liberalità vincolate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

– dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

– dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione

ART 5 – bis

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ove la Fondazione assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c..

ART. 6 

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Sussistendo le condizioni di cui al D.Lgs. n.117/2017, entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

— il Consiglio di Amministrazione;

— il Presidente

—il Vice Presidente

— l’Organo di Controllo

— il Revisore legale dei Conti.

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1  Composizione e Nomina

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, il cui numero esatto è determinato al momento della nomina.

La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla Data di Insediamento; gli amministratori resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà il quinto anno in cui i componenti sono in carica.

La nomina dei nuovi membri avverrà tramite decisione a maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica; in caso di numero pari di componenti avrà valore decisivo il voto del Presidente.

L’eventuale mancata nomina nel termine previsto comporta una proroga del mandato del Consiglio di Amministrazione sino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel periodo di proroga il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.

Il mandato di ciascun consigliere potrà essere rinnovato.

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e può essere revocato mediante voto a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Ai fini di tale votazione, non potrà esercitare il diritto di voto il membro del Consiglio proposto per la carica di Presidente.

La carica di consigliere può essere retribuita con gettoni di presenza da stabilirsi nel caso mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre alla possibilità di rimborso delle autorizzate spese sostenute per l’esercizio delle funzioni amministrative. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere retribuito con un emolumento omnicomprensivo annuo, il cui ammontare nel caso è determinato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti, previa proposta del Presidente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all’unanimità dei membri. A tale votazione non potrà prendere parte il consigliere oggetto della delibera di decadenza.

Il provvedimento di decadenza è definitivo. Il consigliere decaduto secondo tale procedura non potrà essere in nessun caso rieletto.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione si verifichi una vacanza della carica di uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione permane in carica e avrà l’onere di sostituire tempestivamente il componente decaduto, a maggioranza degli altri componenti; in caso di parità di voti circa una proposta di nomina, prevarrà il voto del Presidente.

8.2 Cause di incompatibilita’

Non possono essere nominati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione o Direttori della Fondazione, coloro che alla data di nomina intrattengono con la Fondazione rapporti commerciali di fornitura di beni o servizi a qualsiasi titolo, tali da comportare un conflitto di interessi. Un membro del Consiglio di Amministrazione può essere nominato direttore generale e retribuito; in tal caso permane altresì in carica quale componente del Consiglio di Amministrazione, ma non ha diritto di voto nelle materie in cui si ravvisi conflitto di interessi rispetto alla carica di Direttore Generale.

Qualora uno qualsiasi dei membri del Consiglio di Amministrazione dovesse venirsi a trovare, in corso di mandato, nella condizione citata, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a valutare se le sopravvenute cause di incompatibilità siano tali da pregiudicare la piena ed effettiva capacità del consigliere a ottemperare ai propri doveri e obblighi di Amministratore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato con esito negativo la posizione del consigliere in questione, delibera la decadenza dall’organo del soggetto incompatibile. Il consigliere incompatibile non potrà né prendere parte né votare alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a discutere, tra i punti all’ordine del giorno, della revoca del proprio incarico. La delibera è assunta a maggioranza.

8.3  Consiglio di Amministrazione – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche attraverso supporti di videoconferenza, almeno due volte all’anno, di cui una entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Si raduna altresì in casi di necessità o urgenza e sia per iniziativa del Presidente, sia per iniziativa di almeno due consiglieri, mediante comunicazione inviata per iscritto o altro mezzo digitale che consenta presa d’atto della ricezione della convocazione a tutti gli altri membri

I membri del Consiglio di Amministrazione devono operare nell’esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, definendone gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando direttive di carattere generale. Il Consiglio di Amministrazione assume altresì tutti i provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza. Verifica mediante strumenti oggettivi e con frequenza almeno annuale, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolar modo il Consiglio di Amministrazione ha competenze in relazione alle seguenti materie:

modifiche dello Statuto e istituzione dei Regolamenti interni della Fondazione;

redazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio di esercizio;

politiche di assunzione o di conferimento di incarichi professionali all’interno della Fondazione.

istituzione dei servizi, le convenzioni ad essi relative ovvero la disciplina delle rette per la fruizione dei servizi medesimi offerti dalla Fondazione;

la costituzione e la modificazione di forme associative istituzionali;

la sottoscrizione di contratti di mutuo o di finanziamento, nonché la sottoscrizione di accordi che comportino l’assunzione di spese che impegnino il Bilancio di Previsione per più esercizi, e sempre in conformità con le previsioni del presente Statuto;

l’adozione delle delibere di decadenza di uno o più consiglieri ai sensi del presente Statuto;

la responsabilità dei membri degli organi della Fondazione e promozione della relativa azione di responsabilità;

la nomina dell’Organo di Controllo e la relativa revoca;

la nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, del Revisore Legale e la relativa revoca;

la nomina del Direttore Generale, di figure gestionali apicali amministrative, operative, o qualsiasi altra funzione che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuna in relazione agli obiettivi della Fondazione;

formazione, regolare tenuta e aggiornamento periodico dei beni mobili e immobili;

il compimento di ogni atto che impegni il Patrimonio e le rendite della Fondazione a qualsiasi titolo;

assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali, strumentali o connesse;

deliberare in merito alla trasformazione, all’estinzione e/o scioglimento della Fondazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio della stessa, nel rispetto della normativa applicabile a enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione;

l’approvazione di ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione;

ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della Fondazione.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale qualora, nella generale attività di indirizzo della Fondazione, esso ravvisi la necessità di tale figura per il raggiungimento delle finalità della Fondazione medesima, e una Segreteria Amministrativa, ove ne ravvisi l’utilità.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nella generale attività di indirizzo della Fondazione, potrà definire, nominare e organizzare figure apicali operative, amministrative o con funzioni specifiche in relazione agli obiettivi della Fondazione, in numero e secondo modalità che lo stesso riterrà adeguato al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

8.5  Consiglio di Amministrazione – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente, anche se uscente, entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta nomina di tutti i consiglieri (la “Data di Insediamento”) secondo quanto peraltro specificato al punto 8.1

Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i consiglieri il Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione scritto, da consegnare a ciascun membro dell’organo a mano, mediante raccomandata a/r presso il relativo domicilio ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) o qualunque altro mezzo che possa fornire evidenza dell’avvenuta ricezione della comunicazione almeno 5 giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione dovrà contenere, a pena di nullità, l’ordine del giorno delle materie da trattare. L’avviso di convocazione potrà essere consegnato a mano, mediante raccomandata a/r o mediante posta elettronica, 24 ore prima della riunione nei casi di straordinaria necessità e urgenza.

Il Presidente dichiara validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il quorum costitutivo così individuato deve perdurare per tutta la durata dell’adunanza. Qualora ciò non si verificasse, il Presidente è tenuto a dichiarare chiusa la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire i lavori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. La partecipazione di soggetti terzi, e non muniti delle necessarie autorizzazioni, comporta l’invalidità della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare, senza diritto di voto, le figure apicali operative, amministrative e sanitarie o con funzioni specifiche, se nominate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può autorizzare a partecipare alla riunione, senza diritto di voto sulle materie poste all’ordine del giorno, chiunque ritenga utile per chiarimenti a informazioni relative agli argomenti da trattare.

In caso di straordinaria necessità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e all’unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell’ordine del giorno.

8.6 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Le delibere inerenti all’elezione del Presidente sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le delibere inerenti alla modifica dello statuto della Fondazione sono validamente adottate con la presenza e il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’espressione del voto è realizzata mediante appello nominale. La votazione è effettuata mediante voto segreto qualora nelle materie poste all’ordine del giorno si tratti di questioni concernenti le persone.

La presenza dei consiglieri che si trovano in conflitto di interesse rispetto alle materie poste all’ordine del giorno non è computata ai fini del quorum costitutivo della riunione. Ai consiglieri si applica, per quanto compatibile, la disciplina posta dall’articolo 2475-ter del codice civile.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal soggetto chiamato a fungere da segretario dal Presidente stesso.

ART.9
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’organo medesimo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

9.5 In mancanza del Presidente, o di impossibilità di azione dello stesso, la rappresentanza spetta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.6. Il Presidente ha la facoltà di delegare proprie attribuzioni a terzi mediante procura.

ART.10
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

10.1 ORGANO DI CONTROLLO – COMPETENZE

L’Organo di Controllo è costituito da:

  • un sindaco unico; oppure

  • un collegio sindacale composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

L’Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

I membri dell’Organo di Controllo presteranno la propria opera, o gratuitamente o in cambio di un compenso annuale determinato in sede di nomina.

L’Organo di Controllo:

vigila sul rispetto delle norme di legge e dello Statuto;

vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6 , 7  e 8 , CTS;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS.

Laddove non fosse nominato un Revisore Legale, l’Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L’Organo di Controllo ha il diritto di partecipare, senza voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. Esso può inoltre richiedere agli Amministratori notizie sull’andamento dell’attività della Fondazione o informazioni relative a specifici affari.

10.2 ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIALE – FUNZIONAMENTO 

Il Presidente convoca il Collegio Sindacale ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio Sindacale, mediante avviso di convocazione scritto, da consegnare a ciascun membro dell’organo a mano, mediante raccomandata a/r presso il relativo domicilio ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) o qualunque altro mezzo che possa fornire evidenza dell’avvenuta ricezione della comunicazione almeno [6] giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione dovrà contenere, a pena di nullità, l’ordine del giorno delle materie da trattare. L’avviso di convocazione potrà essere consegnato a mano, mediante raccomandata a/r o mediante posta elettronica, quarantotto ore prima della riunione nei casi di straordinaria necessità e urgenza.

Il Presidente dichiara validamente costituite le riunioni del Collegio Sindacale qualora siano presenti la metà dei suoi membri. Il Collegio Sindacale ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d’età. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire i lavori. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Delle riunioni del Collegio Sindacale è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal soggetto chiamato a fungere da segretario dal Presidente stesso.

10.3 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora ne sussista l’obbligo ai sensi di legge oppure per decisione dei Fondatori, è nominato un Revisore Legale tra le persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili. La revisione legale dei conti può essere anche affidata all’Organo di Controllo, qualora lo stesso sia composto interamente da persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili.

Il Revisore Legale potrà essere una persona fisica, un collegio di persone fisiche o una persona giuridica. Nel caso di un collegio, questo è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Il Revisore Legale vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio e il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore Legale resta in carica 3 (tre) anni, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, e può essere riconfermato.

Il Revisore Legale può assistere alle riunioni del Consiglio d’amministrazione senza diritto di voto. Qualora si tratti di un collegio, soltanto il Presidente potrà partecipare, senza diritto di voto, alle predette riunioni.

ART. 11

DIRETTORI

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei programmi definiti dallo stesso e sentito il Presidente, può nominare con propria delibera il Direttore Generale, scegliendo tale figura anche tra i componenti stessi del consiglio, o altre figure apicali o consulenziali attribuendo ai medesimi poteri di gestione in ambito amministrativo/finanziario e/o tecnico, laddove ciò si renda necessario per l’ottimale realizzazione degli obiettivi prefissati della Fondazione.

Il mandato del Direttore Generale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera e in ogni caso ha una durata massima di 5 (cinque) anni, che stabilisce la natura del rapporto di lavoro, il rimborso e/o la retribuzione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

I soggetti possono essere nominati per un numero indefinito di volte.

I soggetti nominati possono essere revocati senza giusta causa in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Presidente.

ART. 12

GESTIONE FINANZIARIA, TECNICA E AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTI

In un Regolamento interno, da approvarsi eventualmente da parte del Consiglio d’Amministrazione, sono raccolte le norme e disposizioni relative alle modalità di accesso, fruizione ed erogazione dei servizi delle prestazioni poste in essere presso le unità di offerta attivate della Fondazione.

Il regolamento disciplina i rapporti con il volontariato e con gli ospiti.

Le competenze dei soggetti nominati sono determinate mediante regolamento emesso di volta in volta dal mansionario della Fondazione.

ART. 13

VOLONTARI

13.1. L’ente potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall’art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

13.2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell’art. 17, c.4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

13.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

13.4. Nel caso in cui l’Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché’ per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 14

NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti di volta in volta applicabili alla Fondazione.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

Qualsiasi modifica al presente Statuto entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte dell’ente incaricato ai sensi della normativa di volta in volta applicabile alla Fondazione.

ART.16

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti aventi analoga finalità, sentito il parere degli enti competenti.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 11, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.