Lasciti testamentari

Lasciti testamentari alla fondazione

Il lascito testamentario o testamento è un atto volontario con il quale ognuno di noi può destinare a chi preferisce tutto o parte del proprio patrimonio (immobili, soldi, titoli azionari, etc.).
La persona può scrivere il testamento quando vuole ma gli effetti dello stesso si concretizzeranno dal momento del suo decesso. E fino a quel momento è sempre revocabile e modificabile. Ciò a tutela della  volontà del testatore.

Potrà essere olografo (scritto a mano dalla persona) o per atto di notaio. Il testamento olografo è il più semplice: deve essere scritto per intero di pugno del testatore e deve contenere la data della compilazione e la sottoscrizione del testatore alla fine delle disposizioni. Il testamento da notaio sarà in presenza di due testimoni, e il testatore dichiarerà le sue volontà. Vi può essere anche il testamento segreto scritto dal testatore o da un terzo, sottoscritto dal testatore e consegnato al notaio che redige sulla busta il verbale di ricevimento.

La persona che fa un lascito testamentario lascia al “legatario” cioè colui che ne beneficerà, solo beni non debiti: il legatario, infatti, al contrario dell’erede, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio e i creditori del defunto potranno far valere le proprie ragioni solo nei limiti del valore del bene oggetto del legato. Proprio la limitazione della responsabilità patrimoniale del legatario sta alla base della seconda differenza, questa volta di natura formale: il legato non necessita di essere espressamente accettato, producendo i suoi effetti immediatamente dopo la morte del testatore; il beneficiario potrà però sempre rinunciarvi. Al contrario l’eredità per essere acquisita deve essere accettata.

Una somma di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento o il proprio TFR, beni mobili come opere d’arte, gioielli, arredi, beni immobili come un appartamento, un terreno, un fabbricato, una polizza vita.

Sì. I beni specifici o la quota del patrimonio espressamente indicati nel testamento saranno devoluti ai soggetti individuati dal testatore, secondo la cosiddetta “successione testamentaria”. Il restante patrimonio, qualora vi sia, andrà agli eredi legittimi secondo le disposizioni di legge che regolano la cosiddetta “successione legittima”.

In assenza di testamento, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti, come previsto dal codice civile. I familiari che ereditano per legge sono: coniuge, figli, fratelli (se mancano i figli), ascendenti (se mancano i figli) o altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi).

Sì. Qualunque situazione familiare si abbia, è sempre possibile destinare una parte della propria eredità, la cosiddetta “quota disponibile”, a soggetti diversi.

Sì. Si può inoltre sostituire un testamento olografo con uno pubblico e viceversa. Nel caso in cui si voglia cambiare radicalmente il proprio testamento è bene scrivere “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria” oppure “il presente testamento sostituisce e annulla i precedenti e in particolare il testamento redatto in data…”. Se invece si tratta di modeste variazioni o di integrazioni, è bene scrivere “a integrazione (o parziale modifica) di quanto da me disposto in data…”.

In questo caso la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni indicati nello stesso, mentre tutti gli altri beni non specificati nell’atto saranno devoluti secondo la successione legittima.

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